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TRATTATO COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA - DUCATO DI MILANO

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MessaggioOggetto: TRATTATO COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA - DUCATO DI MILANO   Mar Gen 15, 2008 10:06 pm

Citazione:
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e il Ducato di Modena.

Nella loro grande saggezza, KleeOtr, Duca di Milano e Sciamano, Duca di Modena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo è stato arrestato.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice del richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Egli lo trasmetterà al suo omologo, il quale giustificherà la sua sentenza sulla base del giudizio espresso dal giudice del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)



Articolo VI - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo da diritto ad una compensazione economica per la parte danneggiata da parte della parte colpevole. Il trattato verrà considerato sospeso tra le parti finché tale compensazione non sarà effettuata.

Articolo VIII - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato
l presente trattato entra in vigore senza limiti di tempo dopo la ratifica delle parti contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Reati avvenuti prima della ratifica di questo accordo non possono essere inclusi nella normale gestione imposta da questo trattato e verranno gestiti come casi particolari.

Firmato all'Ambasciata del Ducato di Modena a Milano il 4 gennaio 1456
In nome del Ducato di Modena:
Giordano Sciamano Borromeo, Duca di Modena
Dirk Cornelio Laban di Foscari Widmann, detto Dircolab, Gran Ciambellano del Ducato di Modena


In nome del Ducato di Milano:
KleeOtr, Duca del Ducato di Milano
Domenico Foscari, detto Arlecchino, Visconte dell'Ossola Inferiore e Gran Ciambellano del Ducato di Milano

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